Art. 3.
(Princìpi fondamentali per la legislazione regionale).

      1. Per l'attuazione delle finalità e dei prncìpi di cui agli articoli 1 e 2 è demandato ad ogni regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'espletamento

 

Pag. 5

della propria potestà legislativa nei diversi ambiti di applicazione per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) favorire la formazione e lo sviluppo della famiglia dalla sua costituzione e per tutta la sua durata, attuando strategie di intervento pubblico e privato a favore delle esigenze abitative, lavorative ed economiche;

          b) sostenere il valore sociale della maternità e della paternità coscienti e responsabili, garantendo il diritto alla procreazione e valorizzando il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti del mantenimento e dell'educazione dei figli;

          c) realizzare forme di intervento, anche di tipo economico, volte a garantire alle donne un sostegno morale e materiale nell'affrontare la maternità sia in costanza di matrimonio sia in stato di donna nubile, separata o divorziata, al fine di garantire il diritto di ogni donna ad una libera e consapevole scelta di interrompere o di portare avanti una gravidanza;

          d) assicurare ad ogni cittadino, nelle diverse fasce di età, l'educazione sessuale attraverso i servizi socio-assistenziali istituiti presso i consultori organizzati dalle strutture pubbliche e private, al fine di diffondere una più ampia informazione sulla procreazione libera e responsabile, salvaguardando e valorizzando la genitorialità e la condizione dei minori;

          e) favorire una più ampia informazione in ogni sede, familiare, scolastica e sociale, sulla facoltà di ogni donna di poter partorire e dare il proprio figlio in adozione esercitando il diritto all'anonimato;

          f) garantire il diritto alla salute di ogni componente della famiglia, attraverso attività di informazione e di formazione tese alla prevenzione di patologie attinenti alla sfera fisica e psichica;

          g) promuovere una cultura di sostegno alle relazioni familiari con interventi volti a risolvere la conflittualità, nonché favorire il dialogo nei rapporti intergenerazionali,

 

Pag. 6

anche mediante adeguate tecniche di mediazione;

          h) sostenere i coniugi nell'adottare e nel maturare liberamente scelte inerenti alla procreazione, anche attraverso iniziative per la prevenzione e la cura della sterilità, prevedendo adeguati incentivi economici, e mediante l'intensificazione dell'intervento dei servizi sanitari e socio-assistenziali pubblici, in conformità alla normativa vigente in materia;

          i) promuovere e sostenere iniziative volte alla nascita di gruppi e di associazioni con finalità solidaristiche, per la realizzazione di forme di aiuto e di sostegno, morale ed economico, rivolte alle categorie dei soggetti più deboli, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani e ai disabili, in attuazione delle rispettive normative vigenti in materia;

          l) promuovere iniziative pubbliche e private di assistenza sociale, anche di tipo domiciliare, con competenze specifiche nei diversi ambiti socio-sanitari, rivolte alla cura e al sostegno di soggetti vittime di maltrattamenti, abusi e violenza psico-fisica perpetrati in ambito familiare, con particolare attenzione ai bambini e alle donne;

          m) attuare programmi di prevenzione e di recupero per soggetti affetti da problemi di tossicodipendenza o di alcoolismo, nonché programmi di sostegno e di assistenza ai nuclei familiari di appartenenza di tali soggetti;

          n) garantire la formazione e l'aggiornamento costanti degli operatori addetti ai servizi pubblici di supporto ai bisogni dei membri della famiglia di cui all'articolo 2, comma 3;

          o) promuovere iniziative di informazione e di formazione in materia di adozione nazionale e internazionale rivolte agli operatori dei servizi pubblici e privati, nonché alle coppie aspiranti all'adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

 

Pag. 7